che diversa era la fattispecie di cui alla sentenza 17.3.1992 della II Camera civile di appello (in re Comune di __________ /Cantone del Ticino), citata quindi in modo inopportuno dalla prima istanza; che infatti, in quella lite, l’autorizzazione a stare in lite, del resto preannunciata già con la petizione, veniva prodotta al giudice già con l’allegato di replica e - in particolare - nel termine assegnato al Comune in conformità con l’art. 99 cpv. 3 CPC;