che - in effetti - contravvenendo a quanto indicato da questa Camera nella sentenza 8 novembre 1994, il primo giudice, anziché riprendere la causa dal momento dell’assegnazione del termine per presentare la risposta di causa, ha ritenuto sanati tutti gli atti processuali compiuti in precedenza con la semplice produzione da parte dell’ente pubblico convenuto dell’autoriz- zazione a stare in lite 21 dicembre 1994; che siffatto modo di agire del primo giudice non può essere condiviso non rientrando nelle facoltà del giudice o delle parti quella di sanare atti nulli;