{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-16_1995-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10477&nX40_KEY=4711555&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cf468f8b962ff497b13fadec43a2d72"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.11.1995 16.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:49", "Checksum": "21b0b1f92c50bffb6a19dfa211bc8707", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.11.1995 16.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da\nla sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 31 luglio 1985 nei confronti di\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 76’463.50 oltre accessori a titolo di risarci-mento danni, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 6’591.60 oltre accessori e respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con sentenza 8 novembre 1994 questa Camera, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione inoltrato da __________ contro la sentenza 28 dicembre 1993 del Pretore del Distretto di Bellinzona che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni promossa nei confronti del Comune di __________, ha decretato la nullità della sentenza impugnata così come della risposta di causa e di tutti gli atti processuali successivi, per carenza di capacità processuale dell’ente pubblico convenuto il quale non godeva di autorizzazione a stare in lite;\nche con sentenza 22 dicembre 1994 il primo giudice, al quale il convenuto ha prodotto entro il termine impartitogli l’autorizza-zione del Consiglio comunale, ha attribuito a questo documento il valore di una sanatoria per tutti gli atti processuali intrapresi dal Comune nella causa che ci occupa;\nche il giudice di prime cure, esaminate le argomentazioni e le contestazioni sollevate dalle parti, ha quindi respinto l’istanza nel merito;\nche con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non essersi attenuto alle indicazioni di natura processuale, formulate da questa Camera nella sentenza 8 novembre 1994, mentre nel merito fonda il proprio gravame su un’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice;\nche con osservazioni 23 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche - in effetti - contravvenendo a quanto indicato da questa Camera nella sentenza 8 novembre 1994, il primo giudice, anziché riprendere la causa dal momento dell’assegnazione del termine per presentare la risposta di causa, ha ritenuto sanati tutti gli atti processuali compiuti in precedenza con la semplice produzione da parte dell’ente pubblico convenuto dell’autoriz- zazione a stare in lite 21 dicembre 1994;\nche siffatto modo di agire del primo giudice non può essere condiviso non rientrando nelle facoltà del giudice o delle parti quella di sanare atti nulli;\nche diversa era la fattispecie di cui alla sentenza 17.3.1992 della II Camera civile di appello (in re Comune di __________ /Cantone del Ticino), citata quindi in modo inopportuno dalla prima istanza;\nche infatti, in quella lite, l’autorizzazione a stare in lite, del resto preannunciata già con la petizione, veniva prodotta al giudice già con l’allegato di replica e - in particolare - nel termine assegnato al Comune in conformità con l’art. 99 cpv. 3 CPC;\nche quella giurisprudenza indica unicamente la correttezza dell’operato del giudice nell’applicazione della norma in esame, anche nei confronti dell’autorizzazione a stare in lite richiesta a un Comune, ma non pretende di estendere la possibilità di sanatoria a una procedura addirittura giunta a sentenza in assenza del presupposto specifico;\nche la facoltà attribuita al giudice dall’art. 99 CPC è chiaramente limitata nel tempo alla possibilità di verifica “entro un breve termine”;\nche quindi la decisione impugnata che ha concluso a torto alla ratifica di tutti gli atti intrapresi dal Comune di __________ con l’autorizzazione a stare in lite 19 dicembre 1994 deve essere cassata con la conseguenza che gli atti devono essere ritornati al primo giudice con l’obbligo di riprendere la procedura dall’assegnazione del termine per la risposta,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è dichiarata nulla.\n§ Gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.\nIl Comune di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}