1 vLT e art. 162 LOC); che proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta; che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 27 maggio 1993 relativa all’imposta cantonale 1991 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;