{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-169_1995-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10700&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc5f4f0fbfb6768bf9dd0e3e75f55c95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:38", "Checksum": "c7ad604d18bda0d881fbdf0f888c8717", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.12.1995 16.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________ la bolletta d’imposta viene allestita ad opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene pratica-mente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;\nche quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 9’078.- non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1991 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;\nche per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;\nche ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;\nche la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________1 dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}