1 vLT e art. 162 LOC); che proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta; che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29 ottobre 1993 relativa all’imposta cantonale 1992 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, e tantomeno la decisione di riparto intercomunale dell’imposta per il 1992, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;