CPC; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili; che non torna conto, per evidenti motivi di economia processuale e stante la chiara situazione giuridica, intimare il ricorso alla controparte (II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I), Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 del __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura di Lugano affinchè li trasmetta al giudice compe-tente per la trattazione della causa ai sensi dei considerandi. 2.