e del Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano esclude dalle competenze della Sezione 5 la trattazione delle cause a procedura ordinaria inappellabile, considerata la sanzione prevista all’art. 5 cpv. 2 dello stesso regolamento; che inoltre la decisione è stata presa adottando una procedura diversa da quella richiesta dalla domanda onde la stessa è rimasta senza risposta per quanto riguarda il merito del contendere; che quest’ultimo motivo la sentenza impugnata dev’essere annullata perchè è arbitraria a dipendenza della manifesta violazione di una norma del diritto formale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 327 , n. 6);