che, a dipendenza della carente competenza del giudice, la cassazione si attua in virtù dell’art. 327 lett. a CPC; che pertanto gli atti devono essere rinviati alla Pretura di Lugano affinchè proceda alla trasmissione dell’incarto al giudice competente il quale dovrà istruire la causa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili; che non torna conto, per evidenti motivi di economia processuale e stante la chiara situazione giuridica, intimare il ricorso alla controparte (II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I), Per i quali motivi, pronuncia: