che tuttavia il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ritenuta - a torto - la propria competenza, ha fatto capo ai principi della procedura sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti concludendo alla reiezione dell’istanza in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF; che l’art. 97 CPC impone al giudice di esaminare d’ufficio - prima di affrontare il merito della causa - l’esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la sua competenza per materia (cifra 3); che l’art. 1 cpv.