che con la sottoscrizione di quest’impegno essi si sono obbligati nei confronti dei creditori a rispondere singolarmente per l’intero ammontare del debito (art. 143 cpv. 1 CO), ragione per la quale il creditore può, a sua scelta, procedere nei confronti di un solo debitore (art. 144 cpv. 1 CO), ferma restando la possibilità per quest’ultimo di rivalersi nei confronti del condebitore per la sua parte; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv.