Il ricorso per cassazione 2 novembre 1995 della __________ __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria