che abbondanzialmente va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara, con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere, come in concreto, soggetto a interpretazione (Cocchi/Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11): nel caso specifico avrebbe dovuto quantificare il credito dell’istante anche per il riflesso sulla decisione di rigetto definitivo dell’opposizione; che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese giudiziarie, Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC dichiara: I. Il ricorso per cassazione 2 novembre 1995 della __________ __________ è accolto.