che nella fattispecie, procedendo all’emanazione del giudizio senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi in contraddittorio sulle nuove prove, il giudice di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti; che questa carenza procedurale costituisce motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC; che tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla discussione della nuova documentazione assunta d’ufficio dal giudice (documentazione allegata allo scritto 22 settembre 1995 dell’istante);