che deve essere accolta la censura ricorsuale, secondo la quale la mancata convocazione delle parti alla discussione sulla documentazione prodotta dall’istante durante la causa costituisce violazione di norme procedurali e lesione del diritto di essere sentito dell’ istante; che poco importa attraverso quale istituto procedurale il giudice ha richiesto a una parte ulteriore documentazione, stante l’obbligo di citare le parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) e il divieto di assumere prove dopo il dibattimento finale, rispettivamente di decidere senza aver offerto alle parti la possibilità di discuterle (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 282, n. 5);