d’ottenimento), così come è indifferente il fatto che l’avv. __________ possa esercitare nel nostro Cantone, pur tenendo lo studio a __________; che nella fattispecie al lic.iur. __________, non iscritto nell’albo dei praticanti del Cantone Ticino, difetta pertanto la legittimazione al patrocinio di parte; che il ricorso, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 31 ottobre 1995 __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.