che per poter svolgere la pratica legale il praticante deve fare istanza scritta alla Camera per l’avvocatura e il notariato allegando in originale i documenti che comprovano l’adempimento delle condizioni enumerate all’art. 1 del Regolamento di applicazione della Legge sull’avvocatura; che la Camera per l’avvocatura e il notariato, se sono dati i presupposti, ammette il richiedente alla pratica legale e ne fa menzione nell’elenco dei praticanti (art. 3 RAvv); che solo previa iscrizione in quest’elenco il praticante può compiere atti di patrocinio in conformità con l’art. 64 cpv. 3 CPC e con l’art. 8 cpv.