2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5); che nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame è quello dell’errata applicazione di norme di diritto formale, violazione sanzionata dall’art. 327 lett. g CPC: da qui la ricevibilità del ricorso;