3’827.90 non più contestabile), nonchè il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1987 (80%); che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;