che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista; che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);