{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-162_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10688&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cc93a831c5cc0965a054576718737e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:28", "Checksum": "7f387799fd0452ea307715860bd3319f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, un conteggio simile a quello che ci occupa, conteggio sul quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta, ossia l’ammontare dell’ imposta cantonale base (fr. 3’827.90 non più contestabile), nonchè il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1987 (80%);\nche per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;\nche ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;\nche la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\nI. Il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 19 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.\nII. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________ - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}