{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-162_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10688&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cc93a831c5cc0965a054576718737e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:28", "Checksum": "7f387799fd0452ea307715860bd3319f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 19 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 luglio 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 24 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’567.25, importo corrispondente all’imposta comunale 1987 oltre interessi e accessori;\nche quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987-88 (doc. B), regolarmente passata in giudicato, e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1993 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;\nche all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, in particolare non menzio-nando il doc. C i rimedi di diritto nonchè l’attestazione del passaggio in giudicato;\nche con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;\nche la documentazione prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;\nche per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;\nche in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità e autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;\nche l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;\nche l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;\nche in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;\nche secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);\nche nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987 - 88 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’ imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;\nche la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare il conteggio di cui al doc. C a una bolletta comunale in quanto carente dei mezzi di impugnazione nonchè dell’attestazione di passaggio in giudicato, non può essere condivisa;\nche infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;"}