Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda come ai considerandi. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, anticipati dai ricorrenti, vanno poste a carico della controparte che rifonderà ai ricorrenti fr. 80. quale indennità di questa sede. 3. Intimazione a. - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria