che quindi la decisione del giudice di non aver permesso ai convenuti di sanare il vizio di rappresentanza deve essere censurata poichè così facendo la parte convenuta è stata privata della possibilità di esprimersi sul contenuto dell’istanza ciò che comporta l’attualità del motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC; che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinchè indica un ulteriore contraddittorio; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto.