che per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che ancorchè i ricorrenti non indichino il motivo di cassazione che intendono invocare (art.329 CPC), il ricorso non deve essere considerato nullo potendosi evincere dal suo contesto almeno una censura, ossia quella della violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti (art. 327 lett. e CPC); che nella concreta fattispecie il primo giudice ha concluso alla preclusione della parte convenuta in quanto non validamente rappresentata all’udienza di contraddittorio;