{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-160_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10686&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b0a077a19b29a17975a1a399aa01655"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:14", "Checksum": "f3a7aa8e28ffcf16624a69e6a6fe7dd2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.160\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ formanti la __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla\nsentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di\nBellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza\n24 agosto 1995 da\n|\n|\navv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’918.20 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 24 agosto 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________, __________ e __________, quali membri della comunione ereditaria del defunto __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’918.20 a saldo della nota d’onorario emessa per il patrocinio nell’ambito della vertenza che li opponeva a __________ ;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovate le prestazioni fatturate dall’istante rimaste incontestate dalla parte convenuta che all’ udienza di contraddittorio non era validamente rappresentata; che infatti il segretario assessore ha considerato i convenuti non debitamente rappresentati dall’ing. __________ marito della signora __________;\nche con il presente tempestivo gravame i convenuti sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver potuto far valere le loro ragioni a sostegno della contestazione del credito di controparte;\nche con osservazioni 10 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che ancorchè i ricorrenti non indichino il motivo di cassazione che intendono invocare (art.329 CPC), il ricorso non deve essere considerato nullo potendosi evincere dal suo contesto almeno una censura, ossia quella della violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti (art. 327 lett. e CPC);\nche nella concreta fattispecie il primo giudice ha concluso alla preclusione della parte convenuta in quanto non validamente rappresentata all’udienza di contraddittorio;\nche a prescindere dalla rappresentanza processuale esercitata dagli avvocati ammessi al libero esercizio e dalle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), è data facoltà di rappresentare in giudizio altre persone solo nei limiti delle eccezioni contemplate dall’art. 64bis CPC;\nche se è vero che all’ing. __________ seppur in possesso di regolare procura scritta, difettava la legittimazione a rappre-sentare in giudizio i membri della comunione ereditaria fu __________, è altrettanto vero che la conclusione del primo giudice di ritenere preclusa la parte convenuta è irrita;\nche infatti, difettando un\npresupposto processuale - nel caso concreto la legittimazione del\nrappresentante dei convenuti (art. 97 cpv. 4 CPC) - la legge offre al giudice\nla competenza di assegnare alla parte un termine per sanare il difetto qualora\nciò possa essere fatto entro un breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC);\nche concludendo per contro alla nullità della comparsa, il giudice è andato\noltre le intenzioni del legislatore in merito alla preclusione della parte\nconvenuta (art. 169 CPC);\nche infatti quell’istituto - cui il segretario assessore ha fatto ricorso in\nquesto caso - presuppone il tacito disinteresse della parte, circostanza il cui\ncontrario è stato dimostrato dai convenuti, ancorchè in modo irrito;\nche quindi la decisione del giudice di non aver permesso ai convenuti di sanare il vizio di rappresentanza deve essere censurata poichè così facendo la parte convenuta è stata privata della possibilità di esprimersi sul contenuto dell’istanza ciò che comporta l’attualità del motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;\nche alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinchè indica un ulteriore contraddittorio;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda come ai considerandi.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, anticipati dai ricorrenti, vanno poste a carico della controparte che rifonderà ai ricorrenti fr. 80. quale indennità di questa sede.\n3. Intimazione a.\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}