E’ ben vero che, nel caso di parziale soccombenza, altri motivi possono concorrere a modificare il grado reciproco di soccombenza oltre il calcolo matematico. Il loro rispetto non rappresenta tuttavia un obbligo per il giudice, onde non si giustifica la sanzione della cassazione nel caso di decisione che si attenga alla regola della ripartizione proporzionale. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di _________ e __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.- b) spese fr. 20.- T o t a l e fr.