7. Nemmeno per quanto attiene al giudizio sulle spese e sulle ripetibili v’è motivo di accogliere il ricorso. Infatti, la ripartizione effettuata dal primo giudice, che ha posto a carico degli istanti i 6/7 delle stesse, non può essere censurata in quanto corrisponde al loro grado di soccombenza calcolato su una domanda principale di fr. 3’613.-, accolta unicamente per fr. 489.- (art. 148 cpv. 1 CPC). E’ ben vero che, nel caso di parziale soccombenza, altri motivi possono concorrere a modificare il grado reciproco di soccombenza oltre il calcolo matematico.