Ora, non avendo gli instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti, che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile che non ha riconosciuto agli istanti un’indennità per l’utilizzazione della sorgente secondaria, utilizzo che non è stato quantificato, è conforme alle risultanze istruttorie e non può per questo essere cassato. 7.