Questa prova avrebbe potuto essere facilmente fornita dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto nei confronti degli istanti, causa inoltrata in data posteriore a quella della procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente. Ora, non avendo gli instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti, che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso.