Applicando questo principio alla concreta fattispecie, competeva agli istanti, che pretendono il pagamento di un’indennità per l’acqua prelevata dalla sorgente secondaria per il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986, provare il quantitativo di acqua captata dalla sorgente. Questa prova avrebbe potuto essere facilmente fornita dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto nei confronti degli istanti, causa inoltrata in data posteriore a quella della procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente.