A mente degli insorgenti, i dati contenuti nella perizia permettevano al primo giudice di calcolare il consumo di acqua e la rispettiva indennità anche con riferimento alla sorgente secondaria. Essi contestano inoltre il dispositivo sulle spese e ripetibili per il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la posizione assunta dal convenuto il quale, opponendosi integralmente all’istanza, risulta soccombente per lo meno nella misura dei 4/7 e non soltanto di 1/7. Con osservazioni 15 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett.