Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la proprietà dei signori __________ sulle due sorgenti nonché l’utilizzo da parte del convenuto di quest’acqua sorgiva per servire gli abitanti della frazione __________, ha concluso al principio dell’obbligo di indennizzo a carico dell’ente pubblico dal 19 novembre 1985 (data a far tempo dalla quale il convenuto è divenuto proprietario del fondo n. __________RFP __________) sino al 30 aprile 1986 (data di rimozione dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria). Il pretore, basandosi sulle risultanze peritali dalle quali emergono dei dati unicamente con riferimento alla sorgente principale, ha quantificato in fr.