{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-15_1995-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10476&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39ffb20d0e97e8875305638435e8fab8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:29", "Checksum": "a5e97bc2b2664e8c08a25abb04877f95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nApplicando questo principio alla concreta fattispecie, competeva agli istanti, che pretendono il pagamento di un’indennità per l’acqua prelevata dalla sorgente secondaria per il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986, provare il quantitativo di acqua captata dalla sorgente. Questa prova avrebbe potuto essere facilmente fornita dal perito giudiziario nominato nella parallela causa promossa dal convenuto nei confronti degli istanti, causa inoltrata in data posteriore a quella della procedura che ci occupa e quando questa era ancora pendente.\nOra, non avendo gli instanti posto al perito alcuna domanda in relazione al quantitativo di acqua captata dalla sorgente secondaria e non risultando alcun dato oggettivo dalle altre risultanze istruttorie, non si può pretendere, come fanno gli insorgenti, che spetti al giudice supplire alle carenze probatorie effettuando dei calcoli ipotetici come da loro proposto al punto 6 del ricorso.\nNe discende pertanto che il giudizio pretorile che non ha riconosciuto agli istanti un’indennità per l’utilizzazione della sorgente secondaria, utilizzo che non è stato quantificato, è conforme alle risultanze istruttorie e non può per questo essere cassato.\n7. Nemmeno per quanto attiene al giudizio sulle spese e sulle ripetibili v’è motivo di accogliere il ricorso. Infatti, la ripartizione effettuata dal primo giudice, che ha posto a carico degli istanti i 6/7 delle stesse, non può essere censurata in quanto corrisponde al loro grado di soccombenza calcolato su una domanda principale di fr. 3’613.-, accolta unicamente per fr. 489.- (art. 148 cpv. 1 CPC). E’ ben vero che, nel caso di parziale soccombenza, altri motivi possono concorrere a modificare il grado reciproco di soccombenza oltre il calcolo matematico. Il loro rispetto non rappresenta tuttavia un obbligo per il giudice, onde non si giustifica la sanzione della cassazione nel caso di decisione che si attenga alla regola della ripartizione proporzionale.\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC nonché\nla LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di _________ e __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 80.-\nb) spese fr. 20.-\nT o t a l e fr. 100.-\ngià anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}