{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-15_1995-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10476&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39ffb20d0e97e8875305638435e8fab8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:29", "Checksum": "a5e97bc2b2664e8c08a25abb04877f95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n16 novembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ entrambi patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1986 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. _________ e __________ sono proprietari dall’ottobre 1985 della particella no. __________RFP di _________ dalla quale sgorgano due sorgenti. Una di queste sorgenti (sorgente principale) viene utilizzata sin dal 1945 dal Comune di __________, proprietario del fondo contiguo no. __________sul quale si trova il bacino di accumulazione dell’acqua raccolta per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione di __________.\nAnche la seconda sorgente (sorgente secondaria) è stata utilizzata per l’approvvigionamento della frazione di __________ mediante allacciamento provvisorio con un tubo di plastica, allacciamento che è stato eliminato nell’aprile 1986.\n2. Con istanza 26 novembre 1986 i coniugi _________, basandosi sull’art. 710 cpv. 1 CC, hanno convenuto in giudizio il Comune di _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’613.- oltre accessori a valere quale indennità per lo sfruttamento delle due sorgenti per il periodo da ottobre 1985, data di immissione in possesso del fondo sul quale si trovano le sorgenti, sino al mese di aprile 1986, data di rimozione dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria.\nIl convenuto, regolarmente autorizzato a stare in lite come risulta dall’estratto della risoluzione municipale 20 ottobre 1986 (doc. A e B di cui all’inc. no. 416 richiamato dalle parti) si è opposto alla pretesa avversaria contestando il diritto degli istanti sulla sorgente principale avendo egli acquisito per prescrizione straordinaria una servitù di captazione di acqua sorgiva. Per quanto attiene alla sorgente secondaria il convenuto osserva di aver saputo dell’esistenza dell’allacciamento mediante tubazione di plastica, posata da terzi a sua insaputa, soltanto nel gennaio 1986.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la proprietà dei signori __________ sulle due sorgenti nonché l’utilizzo da parte del convenuto di quest’acqua sorgiva per servire gli abitanti della frazione __________, ha concluso al principio dell’obbligo di indennizzo a carico dell’ente pubblico dal 19 novembre 1985 (data a far tempo dalla quale il convenuto è divenuto proprietario del fondo n. __________RFP __________) sino al 30 aprile 1986 (data di rimozione dell’allacciamento provvisorio alla sorgente secondaria). Il pretore, basandosi sulle risultanze peritali dalle quali emergono dei dati unicamente con riferimento alla sorgente principale, ha quantificato in fr. 489.-\nl’indennità di spettanza degli istanti, mentre per quella secondaria nulla emerge dalle risultanze istruttorie\n4. Con il presente tempestivo ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie in particolare per aver negato il loro diritto a un’indennità per l’utilizzo della sorgente secondaria, utilizzo che il convenuto non ha contestato. A mente degli insorgenti, i dati contenuti nella perizia permettevano al primo giudice di calcolare il consumo di acqua e la rispettiva indennità anche con riferimento alla sorgente secondaria.\nEssi contestano inoltre il dispositivo sulle spese e ripetibili per il fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione la posizione assunta dal convenuto il quale, opponendosi integralmente all’istanza, risulta soccombente per lo meno nella misura dei 4/7 e non soltanto di 1/7.\nCon osservazioni 15 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. A fondamento del loro gravame i ricorrenti invocano l’arbitraria valutazione delle prove a opera del primo giudice per il fatto che questi non avrebbe calcolato l’indennità loro dovuta per la captazione di acqua dalla sorgente secondaria.\nSecondo l’art. 183 CPC e 8 CC chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova."}