che, contrariamente alle allegazioni della convenuta, non tornano applicabili le disposizioni della LCS e relativa ordinanza che regolano la circolazione sulle strade pubbliche (art. 1 LCS); che abbondanzialmente va rilevato che lo scritto 12 novembre 1995, riferito ad una richiesta di pagamento delle spese postali per la notifica del ricorso pervenuta alla ricorrente, non può essere esaminato in quanto esula dal tema ricorsuale; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.