che anche nel merito il ricorso, dal quale non è possibile evidenziare il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC , è infondato; che infatti, a prescindere dal fatto di sapere se il veicolo esposto all’interno dell’autosalone dell’istante avesse inserita o meno una marcia e il freno a mano, il fatto stesso che il veicolo si sia spostato a seguito della messa in moto della convenuta non è controverso; che semmai è evidente come la ricorrente non abbia sollevato eccezioni atte a scagionarla dalla responsabilità dell’accaduto, dovuto verosimilmente alla sua imperizia o alla sua imprudenza nel manovrare un veicolo collocato in esposizione da altri;