che a questo proposito va rilevato che la registrazione dell’udienza, se effettuata senza il consenso degli altri partecipanti (giudice di pace e parte istante) costituirebbe un reato ai sensi dell’art. 179 ter CP, punibile a querela di parte; che comunque questa Camera non può tener conto della registrazione prodotta sotto forma di cassetta, sia perché questo tipo di prova non è contemplata dal CPC, sia perché in questa sede non è possibile fondarsi su prove nuove (art. 321 CPC); che per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, l’art. 298 CPC indica espressamente che queste devono essere sommariamente riassunte dal giudice;