che dall’argomento secondo cui alla convenuta non sarebbe mai stata inviata la fattura delle riparazioni oggetto della presente procedura essa non può dedurre alcun pregiudizio, risultando dal suo scritto 29 aprile 1994 (doc. A) che ella sapeva esattamente a che cosa si riferisse la pretesa di controparte; che altrettanto inconsistente è la censura secondo la quale sarebbe stato violato il diritto di essere sentita della convenuta a dipendenza delle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, favorendo, a dire della ricorrente, l’istante a suo svantaggio, violazione che essa pretende di provare, producendo la registrazione dell’udienza 1°febbraio 1995;