727.40; che anche l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante, signor __________, in quanto sprovvisto di procura scritta, è palesemente infondata risultando dagli atti uno scritto 1° febbraio 1995 con il quale l’istante ha conferito allo stesso la facoltà di rappresentarla in giudizio; che comunque, nella cause di competenza del giudice di pace, la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64bis cpv. 3 CPC);