che preliminarmente, la censura secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente esaminato la domanda dell’istante alla luce dei disposti che regolano la procedura ordinaria anziché quella sommaria di rigetto dell’opposizione -ciò che avrebbe dovuto condurre alla reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito - è manifestamente infondata; che infatti, il giudice di pace ha correttamente trattato l’istanza 21 dicembre 1994 secondo i dettami della procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC avendo l’istante chiaramente esposto la sua intenzione di ottenere, oltre al rigetto dell’opposizione, il pagamento di fr. 727.40;