che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi responsabilità per il danneggiamento dei due veicoli: essa ha rilevato che il danno è da addebitare alla negligenza dell’istante medesima per aver esposto al pubblico un veicolo senza assumere le necessarie cautele onde evitarne la mobilità; che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto il convincimento che a cagionare il danno lamentato dall’istante sarebbe stata la manovra di messa in moto del veicolo posta in atto dalla convenuta, ha accolto l’istanza;