{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-159_1996-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10684&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5741fbc099b84ea2a6c05b83db19a208"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.08.1996 16.1995.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:15", "Checksum": "2b030327ee0a9be8761bb808dd61aec8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.08.1996 16.1995.159\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche semmai è evidente come la ricorrente non abbia sollevato eccezioni atte a scagionarla dalla responsabilità dell’accaduto, dovuto verosimilmente alla sua imperizia o alla sua imprudenza nel manovrare un veicolo collocato in esposizione da altri;\nche, contrariamente alle allegazioni della convenuta, non tornano applicabili le disposizioni della LCS e relativa ordinanza che regolano la circolazione sulle strade pubbliche (art. 1 LCS);\nche abbondanzialmente va rilevato che lo scritto 12 novembre 1995, riferito ad una richiesta di pagamento delle spese postali per la notifica del ricorso pervenuta alla ricorrente, non può essere esaminato in quanto esula dal tema ricorsuale;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 150.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- quale indennità di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}