{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-159_1996-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10684&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5741fbc099b84ea2a6c05b83db19a208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.08.1996 16.1995.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:27", "Checksum": "72a290bf79357d921ad5e4403333f366", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.08.1996 16.1995.159\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 dicembre 1994 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 727.40 oltre accessori a titolo di risarcimento danni nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 21 dicembre 1994 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 727.40, importo corrispondente alle spese sostenute per la riparazione di due veicoli danneggiati dalla convenuta in occasione di una visita presso la sua sede, durante la quale la convenuta, intenzionata a provare lo sterzo di un veicolo esposto, ottenutene le chiavi, ne ha provocato la messa in moto con il conseguente avanzamento improvviso e l’urto con un veicolo antistante;\nche la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi responsabilità per il danneggiamento dei due veicoli: essa ha rilevato che il danno è da addebitare alla negligenza dell’istante medesima per aver esposto al pubblico un veicolo senza assumere le necessarie cautele onde evitarne la mobilità;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto il convincimento che a cagionare il danno lamentato dall’istante sarebbe stata la manovra di messa in moto del veicolo posta in atto dalla convenuta, ha accolto l’istanza;\nche con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC; la ricorrente sollevando numerose censure di cui si dirà in seguito, ribadisce la sua estraneità all’accaduto;\nche con scritto 1° dicembre 1995 la controparte propone la conferma della decisione impugnata;\nche preliminarmente, la censura secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente esaminato la domanda dell’istante alla luce dei disposti che regolano la procedura ordinaria anziché quella sommaria di rigetto dell’opposizione -ciò che avrebbe dovuto condurre alla reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito - è manifestamente infondata;\nche infatti, il giudice di pace ha correttamente trattato l’istanza 21 dicembre 1994 secondo i dettami della procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC avendo l’istante chiaramente esposto la sua intenzione di ottenere, oltre al rigetto dell’opposizione, il pagamento di fr. 727.40;\nche anche l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante, signor __________, in quanto sprovvisto di procura scritta, è palesemente infondata risultando dagli atti uno scritto 1° febbraio 1995 con il quale l’istante ha conferito allo stesso la facoltà di rappresentarla in giudizio;\nche comunque, nella cause di competenza del giudice di pace, la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64bis cpv. 3 CPC);\nche dall’argomento secondo cui alla convenuta non sarebbe mai stata inviata la fattura delle riparazioni oggetto della presente procedura essa non può dedurre alcun pregiudizio, risultando dal suo scritto 29 aprile 1994 (doc. A) che ella sapeva esattamente a che cosa si riferisse la pretesa di controparte;\nche altrettanto inconsistente è la censura secondo la quale sarebbe stato violato il diritto di essere sentita della convenuta a dipendenza delle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, favorendo, a dire della ricorrente, l’istante a suo svantaggio, violazione che essa pretende di provare, producendo la registrazione dell’udienza 1°febbraio 1995;\nche a questo proposito va rilevato che la registrazione dell’udienza, se effettuata senza il consenso degli altri partecipanti (giudice di pace e parte istante) costituirebbe un reato ai sensi dell’art. 179 ter CP, punibile a querela di parte;\nche comunque questa Camera non può tener conto della registrazione prodotta sotto forma di cassetta, sia perché questo tipo di prova non è contemplata dal CPC, sia perché in questa sede non è possibile fondarsi su prove nuove (art. 321 CPC);\nche per quanto attiene alle modalità di verbalizzazione delle allegazioni delle parti, l’art. 298 CPC indica espressamente che queste devono essere sommariamente riassunte dal giudice;\nche da un raffronto tra i vari scritti della convenuta e i verbali delle due udienze indette dal giudice, si deve concludere che le principali allegazioni e contestazioni della convenuta sono state portate a conoscenza del giudice, così che la ricorrente non può invero lamentare una lesione del proprio diritto d’essere sentita;\nche la dichiarazione 23 febbraio 1995 di __________ - prodotta dall’istante - non costituisce prova, dal momento che il suo autore non è stato chiamato a testimoniare personalmente sui fatti;\nche comunque essa non ha assunto nel processo nessuna rilevanza come risulta dalla motivazione della sentenza;\nche anche nel merito il ricorso, dal quale non è possibile evidenziare il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC , è infondato;"}