{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-158_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10683&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "471bb6f691296789614ee8eec3e9ce94"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:31", "Checksum": "1af40d48d65cc15d71957308bf917888", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.158\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da\nla sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93;\nche all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta;\nche con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale;\nche la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;\nche nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________\nche l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva;\nche di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}