{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-158_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10683&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "471bb6f691296789614ee8eec3e9ce94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:26", "Checksum": "43bb69f37a9285ecdbd05e840460627e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.158\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 17 agosto 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla convenuta per il periodo 1991-93;\nche all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;\nche con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei confronti della convenuta;\nche con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale;\nche la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.\nche nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);\nche questo esame tende ad accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta;\nche nella concreta fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________ prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante sul PE, ossia la __________\nche l’eccezione sollevata solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse avvio alla presente procedura esecutiva;\nche di conseguenza la sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione agli atti, deve essere confermata;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 17 ottobre 1995 __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}