domanda riconvenzionale fondata sulla medesima convenzione a valere dal 1.6.1991); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria - limitata alla presente procedura ricorsuale - non può essere accolta in considerazione del fatto che il gravame appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC); Per i quali motivi,