che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede il principio del versamento degli assegni famigliari, in aggiunta al contributo alimentare, al genitore cui spetta il mantenimento dei figli, rispettivamente al coniuge affidatario; che la contraria pattuizione (“assegni famigliari compresi”) convenuto fra le parti non esula da quell’ambito che può essere regolato senza l’approvazione del giudice (Bühler/Spühler, Comm di Berna, n.164 ad art. 158 CC e idem, Ergänzungsband 1991, n. 150 ad art. 154 CC); che pertanto nulla osta alla validità della convenzione che, oltre tutto, le parti hanno implicitamente considerato immediatamente operante nei rapporti