contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il carattere vincolante della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non essendo stata omologata dal giudice; essa ha contestato inoltre il diritto dell’istante alla restituzione degli assegni famigliari poichè di spettanza del coniuge affidatario - oltre il contributo alimentare - in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CC; che in via la riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 2’700.- quale contributo alimentare di sua spettanza in virtù della menzionata convenzione;