{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-157_1996-07-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10682&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f8ae5a463e0053d537b0f4f6c34c3bc3"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:02", "Checksum": "ad48469085acf3fed0e6b69bf5469141", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.07.1996 16.1995.157\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 presentato da\nla sentenza 2 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 marzo 1994 da\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’668.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 17 marzo 1994 __________ ha convenuto in giudizio la moglie __________ , con la quale è pendente un’azione di divorzio, al fine di ottenere la restituzione di fr. 6’668.-;\nche la pretesa dell’istante si basa sulla convenzione sottoscritta dalle parti nel 1991 (doc. A) in previsione della regolamenta-zione delle conseguenze accessorie del divorzio che al suo punto 4 prevede l’obbligo per l’istante di versare un contributo alimentare per i due figli minorenni __________ e __________, compresivo degli assegni famigliari;\nche a far tempo dal 1° giugno 1991 gli assegni famigliari sono stati versati direttamente alla convenuta (doc. C);\nche il credito posto in esecuzione corrisponde alla differenza tra quanto percepito dalla convenuta a titolo di assegni famigliari per i due figli dal 1° giugno 1991 sino alla fine del 1993, con quanto dovuto dall’istante a titolo di contributi alimentari arretrati;\nche in sede di\ncontraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando\nil carattere vincolante della convenzione sulle conseguenze accessorie del\ndivorzio non essendo stata omologata dal giudice; essa ha contestato inoltre il\ndiritto dell’istante alla restituzione degli assegni famigliari poichè di\nspettanza del coniuge affidatario - oltre il contributo alimentare - in virtù dell’art.\n285 cpv. 2 CC;\nche in via la riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr.\n2’700.- quale contributo alimentare di sua spettanza in virtù della menzionata\nconvenzione;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il carattere vincolante della convenzione sottoscritta dalle parti, ha accolto sia l’istanza, sia la domanda riconvenzionale, ritenendo entrambe le pretese sufficientemente comprovate;\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento limitatamente al dispositivo che ha accolto l’istanza, conclusione alla quale il giudice sarebbe giunto ritenendo erroneamente vincolante la convenzione aprile/agosto 1991 (doc. A);\nche l’art. 285 cpv. 2 CC\nprevede il principio del versamento degli assegni famigliari, in aggiunta al\ncontributo alimentare, al genitore cui spetta il mantenimento dei figli,\nrispettivamente al coniuge affidatario;\nche la contraria pattuizione (“assegni famigliari compresi”) convenuto fra le\nparti non esula da quell’ambito che può essere regolato senza l’approvazione\ndel giudice (Bühler/Spühler, Comm di Berna, n.164 ad art. 158 CC e idem,\nErgänzungsband 1991, n. 150 ad art. 154 CC);\nche pertanto nulla osta alla validità della convenzione che, oltre tutto, le\nparti hanno implicitamente considerato immediatamente operante nei rapporti\npatrimoniali fra loro (indicizzazione dei contributi già dal 1.1.1992; domanda riconvenzionale\nfondata sulla medesima convenzione a valere dal 1.6.1991);\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nche la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria - limitata alla presente procedura ricorsuale - non può essere accolta in considerazione del fatto che il gravame appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1995 di __________ è respinto.\n2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}